Art. 1.
(Finalità, oggetto e campo di applicazione).

      1. La presente legge, al fine di elevare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di assicurare una maggiore tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, e fatte salve le potestà legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, reca norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica.
      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge stabilisce obiettivi, princìpi e norme concernenti:

          a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e il controllo nonché la certificazione dei prodotti biologici, anche in caso di loro uso nella ristorazione pubblica e privata;

          b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica italiana nell'etichettatura e nella pubblicità, come previsto dall'asse 3 del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici.

      3. La presente legge, fatta esclusione per i prodotti della caccia di animali selvatici, si applica ai prodotti provenienti dall'agricoltura destinati a essere commercializzati come prodotti biologici, e in particolare ai seguenti prodotti:

          a) prodotti vegetali, animali non trasformati e animali vivi;

 

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          b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano, di seguito denominati «alimenti trasformati»;

          c) mangimi;

          d) sementi.

      4. La presente legge si applica a qualsiasi operatore che esercita le seguenti attività, comprese quelle di catering, le mense aziendali, la ristorazione istituzionale, i ristoranti o altre simili prestazioni di servizi alimentari:

          a) produzione primaria;

          b) trasformazione di alimenti e di mangimi;

          c) confezionamento, etichettatura e pubblicità;

          d) magazzinaggio, trasporto e distribuzione;

          e) esportazione e importazione;

          f) immissione sul mercato.

      5. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al settore delle produzioni agricole no food ottenute con metodo biologico. Per tale scopo, con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi di cui al presente capo e ai capi II e III, possono essere disciplinate le relative modalità di produzione e di trasformazione.
      6. La presente legge reca norme per il riordino degli istituti di certificazione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, garantendo la loro obiettività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del medesimo regolamento, e successive modificazioni.
      7. La presente legge reca norme per l'istituzione di un Fondo nazionale destinato alla programmazione della ricerca nel campo dell'agricoltura biologica, nonché a garantire con continuità la promozione e a sostenere la commercializzazione dei prodotti derivanti dell'agricoltura biologica.

 

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      8. La presente legge reca, altresì, norme per l'istituzione e la regolamentazione di distretti biologici per la tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché per la valorizzazione del territorio rurale, anche ai fini turistico-ambientali.